sabato 11 febbraio 2012

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Statuto

ART. 1

Su iniziativa e per volonta’ del Lions Club Firenze, nonche’ dei signori Ugo Cestani e Francesco Franchi che vollero l’atto costitutivo della Fondazione rogato il 13 maggio 1985 dal Notaio Paolo Nasti di Firenze, e’  istituita in Firenze la Fondazione Artemio Franchi per la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative  culturali e/o  sociali ritenute utili per ricordare il nome, l’opera umana e sportiv0a ed i valori espressi da Artemio Franchi come, a titolo solo esemplificativo : premi di laurea, borse di studio, convegni scientifici, studi e ricerche, riconoscimenti a personalita’, atleti e societa’ o associazioni, sportive e non, che si siano distinte nel campo delle relazioni sportive.
La Giunta Esecutiva potra’, comunque, adottare tutte le iniziative ritenute utili per il raggiungimento del fine di cui sopra, nell’ambito dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di Fondazione.
La Fondazione ha sede in Firenze al Viale Gabriele D’Annunzio, 138  presso il Centro Tecnico “L. Ridolfi” della F.I.G.C. ed opera nell’ambito della Regione Toscana.

ART.2

Il patrimonio della Fondazione e’ costituito :

• Dal fondo di dotazione assegnato dai fondatori con l’atto costitutivo;

• Dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo.

ART.3

Per realizzare lo scopo istituzionale la Fondazione disporra’, inoltre, delle seguenti entrate:

• Le rendite del suo patrimonio.

• I contributi e le elargizioni che dovessero esser effettuati a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, nonche’ da persone e sostenitori, non destinati ad incrementare il patrimonio.

ART.4

Organi della Fondazione sono:

• Il Comitato di Fondazione;

• Il Presidente del Comitato di Fondazione;

• La Giunta Esecutiva;

• Il Comitato dei Garanti;

• Il Segretario Generale;

• Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.5

Il Comitato di Fondazione e’  presieduto da persona designata dalla Famiglia Franchi anche, ove dalla stessa ritenuto, tra i suoi componenti  ed e’ costituito dal Presidente pro tempore del “Lions Club Firenze”, dai componenti la Famiglia Franchi e da coloro che hanno preso  parte all’ atto costitutivo della Fondazione a titolo personale, nonche’ da coloro che siano successivamente chiamati a farne parte, mediante cooptazione, con deliberazione del Comitato stesso, su presentazione della Giunta Esecutiva, previo versamento nel fondo patrimoniale di quanto disposto da apposita delibera del Comitato medesimo.
Il Comitato garantisce la conformita’ dell’ attivita’ della Fondazione agli interessi originari dei fondatori. A tale scopo:

• nomina il Comitato dei Garanti;
• nomina e revoca i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente dello stesso;
• nomina e revoca i sette membri della Giunta Esecutiva;
• vigila sul funzionamento della Giunta Esecutiva;
• formula i programmi e gli indirizzi dell’ attivita’ della Fondazione;
• nomina il Segretario Generale tra i suoi componenti;
• si riunisce almeno due volte l’ anno su convocazione del Presidente del Comitato inviata per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della riunione;
• delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita’ di voti prevale il voto del Presidente;
• approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo  predisposti dal Segretario Generale; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all’ esercizio finanziario, cui il bilancio stesso di riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
• delibera l’ accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti destinati al patrimonio della Fondazione di cui all’ art.2,  nonche’  l’ acquisto e le alienazioni dei beni immobili;
• delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

ART.6

La Giunta Esecutiva e’ composta da sette membri nominati dal Comitato di Fondazione,  e’ presieduta dal presidente del Comitato stesso o da suo delegato, anche temporaneo, scelto tra i componenti del Comitato di Fondazione.
Della Giunta fa parte, inoltre, come membro di diritto il Segretario Generale con funzioni consultive.
I membri della Giunta esecutiva restano in carica per un triennio salvo revoca da parte del Comitato di Fondazione;
decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre consecutive riunioni.
I membri nominati in sostituzione di quelli revocati o decaduti restano in carica per il periodo residuo del membro sostituito.
La  Giunta Esecutiva decade dalle sue funzioni ove il Comitato di Fondazione revochi tutti i membri nominati.

ART.7

La Giunta esecutiva cura la promozione e lo sviluppo delle iniziative e dei programmi fissati dal Comitato di fondazione ed ha i poteri necessari per l’ordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare :

• delibera su eventuali accordi di collaborazione tra Fondazione ed altri Enti pubblici o soggetti privati, nazionali o internazionali;
• delibera l’eventuale costituzione di centri di studio e/o di ricerca;
• delibera l’attuazione delle iniziative previste dall’ art.1 dello Statuto;
• relaziona al Comitato di Fondazione sui programmi in occasione della riunione dello stesso per l’ approvazione del bilancio preventivo e sull’ attivita’ svolta in occasione dell’ approvazione del bilancio consuntivo;
• delibera ogni ulteriore iniziativa ritenuta utile al perseguimento dello scopo della Fondazione cosi’ come previsto dall’ art. 1.

ART.8

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte all’ anno ed e’ convocata dal Presidente, mediante telegramma o telefax contenente l’ordine del giorno della riunione, da inviare almeno tre giorni prima della riunione stessa ed e’ presieduta dal Presidente del Comitato di Fondazione o da suo delegato.
La Giunta Esecutiva puo’ deliberare con la presenza di almeno la meta’ dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti; in caso di parita’ di voti prevale quello del Presidente.
Il Presidente della Giunta Esecutiva, ove lo ritenga opportuno, puo’ invitare alle riunioni uno o piu’ componenti del Comitato di Fondazione in relazione agli argomenti da trattare. Gli invitati non hanno diritto di voto.

ART.9

I componenti del Comitato di Fondazione, della Giunta Esecutiva ed il Segretario Generale svolgono attivita’ di volontariato in considerazione dei fini della Fondazione.

ART.10

Il Segretario Generale e’ nominato dal Comitato di Fondazione.
Assicura l’attuazione delle deliberazioni del Comitato e della Giunta.
Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo.
E’ preposto all’ organizzazione ed al funzionamento degli Uffici della Fondazione.
E’ responsabile del coordinamento e del controllo delle attivita’ dei collaboratori esterni e degli Enti eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.
Controlla e coordina l’ attivita’ di coloro che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione.
Egli o un suo delegato fungono da segretario del Comitato di Fondazione e della Giunta Esecutiva redigendo e conservando i verbali delle riunioni.
Ha la rappresentanza legale della Fondazione nell’ ambito delle proprie funzioni.

ART.11

Il Collegio dei Revisori dei conti e’ composto di tre componenti effettivi e di due supplenti nominati dal Comitato di Fondazione che indica il Presidente del Collegio che deve essere iscritto nell’ apposito albo dei revisori.
I membri del collegio rimangono in carica tre anni. Agli stessi si applica la normativa prevista dall’ art. 6 per membri della Giunta Esecutiva in tema di revoca e decadenza.
Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa.
Il Presidente dei Revisori o un suo delegato assiste alle riunioni del Comitato di Fondazione e della Giunta Esecutiva.
Nessun compenso spetta a i revisori.

ART.12

Il Comitato dei Garanti assicura il sostegno e la tutela morale delle attivita’ sociali quale interprete della figura di Artemio Franchi, accrescendone l’immagine nei rapporti  con le massime istituzioni sportive nazionali ed internazionali.
I componenti sono nominati dal Comitato di Fondazione con voto unanime dei partecipanti alla riunione tra le personalita’ di maggiore spicco e prestigio nel mondo sportivo.
I componenti partecipano, di diritto, con voto consultivo alle riunioni del Comitato di Fondazione

ART.13

La Fondazione si estinguera’ :

a) per impossibilita’ di perseguire validamente i suoi scopi;

b) per insufficienza del patrimonio al raggiungimento dello scopo.

La decisione spetta al Comitato di Fondazione e sara’ presa con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti alla riunione all’ uopo convocata. Con tale deliberazione verranno nominati uno o piu’ liquidatori.

ART.14

In caso di estinzione della Fondazione, i beni, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad Enti che perseguono scopi analoghi, secondo modalita’ che saranno indicate dai liquidatori.